CONOSCIAMO E ADOTTIAMO
LE NOSTRE COLONIE FELINE

 

Da un’idea dell’ Arch. Stefania Nardangeli, in collaborazione con cittadini, associazione animaliste e gestori di colonie feline, nasce il progetto “CONOSCIAMO E ADOTTIAMO LE NOSTRE COLONIE FELINE”, che vi presentiamo in seguito.

 

 

INDICE:
-PREMESSA
-LE COLONIE FELINE: STATO ATTUALE
-LA NORMATIVA
-IL PROGETTO
-LA “COLONIA FELINA TIPO” (PROGETTO)
-GLI SPONSOR (RINGRAZIAMENTI)
-INFO

 
Disegni di Lorenzo Meuti
Bozzetti dell’Arch. Stefania Nardangeli

 


PREMESSA:

 

Tutto è iniziato circa due anni fa, quando, durante il Consiglio Comunale del giorno 10.08.2015,  ho assistito in prima persona all’approvazione del Regolamento Comunale per la Detenzione e la Tutela degli Animali.

 

Il giorno dopo il giornalista Giampiero Baldi pubblicava, su Civonline.it,  un articolo a dir poco allarmante:

 

<< GUERRA ALLE COLONIE  FELINE  DI  S. MARINELLA. C’è chi dice basta ai volontari che si prendono cura dei gatti.

  1. Marinella – Come le fenici che ogni tanto risorgono dalle ceneri, tornano di nuovo all’attacco i contestatori delle colonie feline presenti in città. Sono anni che nel periodo estivo, con l’avvento di migliaia di villeggianti provenienti soprattutto dalla capitale, scoppia la guerra tra chi ama i gatti e chi, invece, li odia. Quest’anno, a chiedere aiuto ai consiglieri comunali che ieri hanno trattato in una seduta pubblica il regolamento per la detenzione e la tutela degli animali, è il sig. Paolo Angelozzi, consigliere dell’Università della Terza Età di Civitavecchia, nonché volontario ospedaliero al Bambin Gesù di Santa Marinella, nonché iscritto alla biblioteca comunale, nonché socio del Circolo Over 60 di Santa Marinella, che chiede aiuto all’amministrazione comunale affinchè venga posto un freno alla scriteriata attività dei volontari che curano le colonie feline e alla proliferazione dei randagi.         “E’ un piccolo problema che rende lorda Santa Marinella – dice Angelozzi  – penalizzandone decoro, turismo e salute pubblica. Tutto a causa di totale insensatezza e mancato rispetto delle regole fondamentali del vivere civile. Il regolamento si è reso indispensabile al fine di garantire l’igiene pubblica ed è stato promosso da un primo esposto corredato di 160 firme. E’ determinato dalla constatazione oggettiva della assurda gestione delle colonie feline, ove le persone riservano cibo fresco e secco, in maniera continuativa, senza provvedere ad alcuna pulizia. A riprova di quanto affermato, mostro un pessimo e folle esempio di gestione dei punti alimentati dalla signora D.C. nella zona nella quale mi trovo a vivere. Confidando nel buon senso e nella buona politica, auspico norme che stabiliscano i limiti di concentrazione sul territorio, la indicazione del tempo giornaliero dedicato all’alimentazione degli animali e alla immediata pulizia del luogo, al controllo sanitario e alla gestione della proliferazione felina, all’assegnazione di responsabilità e controllo che non siano in chiaro conflitto di interessi e che, finalmente, vengano forniti ai cittadini strumenti di difesa alla insensatezza e prepotenza di pochi, insomma a norme che abbiano la caratteristica della ragionevolezza”.

Insomma, per Angelozzi, si deve avere un numero limitato di gatti ( quelli in più ovviamente eliminati ). Chiede infatti che vengano sfamati in orari precisi della giornata, ma soprattutto che siano fermati per legge i volontari che provvedono alla cura delle colonie feline da lui considerati prepotenti e insensati.

( 11 Ago 2015 – Ore 06:02 ) >>

 

In qualità di Cittadina,  nata e cresciuta a Santa Marinella,  Architetto con il “pallino” della Riqualificazione Urbana,  da sempre Animalista ed Ambientalista, visto il reale stato delle colonie feline di Santa Marinella ( Vedere Documentazione Fotografica ),   ho deciso che era arrivato il momento di intervenire attivamente per evitare ulteriori “guerre” a danno degli animali.

 

Ecco perché nascono, quasi contemporaneamente,  l’Idea di un Progetto per la Riqualificazione delle Colonie Feline e  l’Associazione di Volontari A.R.U.A. – ASSOCIAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE,  di cui sono Presidente: A.R.U.A. ,  per Statuto,  promuove e divulga:  – la tutela degli animali;  – la protezione, valorizzazione e la riqualificazione del paesaggio naturale ed urbano; – la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico; – la tutela del diritto alla salute; – il miglioramento della qualità della vita; – la protezione e la valorizzazione dell’ambiente e della natura.

 

Il Progetto “RIQUALIFICARE SANTA MARINELLA RICICLANDO – CONOSCIAMO E ADOTTIAMO LE NOSTRE COLONIE FELINE”,  capace di coinvolgere contemporaneamente Cittadini, Associazioni, Operatori ed Istituzioni pubbliche/private,  prevede una serie di attività, in tempi diversi:

  1. La prima iniziativa ( LugAgo 2017 ), che culmina in una Mostra-Evento Itinerante di due giorni,  oltre a raccontare lo stato attuale delle Colonie Feline di Santa Marinella e ad informare sulle norme vigenti in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo,  dimostra concretamente, come si può costruire una decorosa  “COLONIA FELINA TIPO”  a  “COSTO ZERO”,  grazie all’uso creativo dei materiali riciclati;
  2. Una seconda iniziativa ( Nov 2017- Giu 2018 ), con un Concorso di Idee presso le scuole elementari e medie di Santa Marinella,  inizia un percorso di sensibilizzazione delle nuove generazioni verso la cultura del riciclo dei rifiuti, del rispetto degli animali e della civile convivenza tra esseri viventi;
  3. Una terza iniziativa, a lungo termine, almeno fino a quando ci saranno colonie feline da riqualificare, vede i volontari dell’associazione impegnati nella raccolta mirata dei rifiuti differenziati ( coinvolgendo soprattutto i cittadini con punti di raccolta preventivamente pubblicizzati ), nella progettazione e realizzazione di cucce, mangiatoie e quant’altro utile al raggiungimento dello scopo iniziale:  benessere degli animali in ambiente pulito e decoroso;
  4. Una quarta iniziativa, anch’essa a lungo termine, al fianco dei conduttori delle colonie feline, vede l’organizzazione di eventi e ricerche contributi per creare un fondo per la cura dei gatti liberi e la loro sterilizzazione: sponsorizzazioni e  finanziamenti  pubblici/privati;
  5. Non ultima, l’iniziativa di una costante attività di collaborazione con il Comune di Santa Marinella e la ASL RM F di Civitavecchia,  per mantenere alta l’attenzione su una realtà che, se gestita con buon senso,  oltre al benessere di animali e persone, può contribuire a riqualificare l’ambiente urbano e persino a creare nuovi posti di lavoro.  

 

                                                                                             Il Presidente

                                                                                 Arch. Stefania Nardangeli

 


 

LE COLONIE FELINE: STATO ATTUALE

Colonie Feline: Stato Attuale

Di seguito si riportano alcune immagini delle Colonie Feline di Santa Marinella,  riprese  a  Lug-Ago 2017  grazie alla collaborazione dei volontari che tutti i giorni curano i gatti con amore, a loro spese.

I gestori delle colonie,  che troppo spesso subiscono dispetti e ingiurie da parte di persone poco tolleranti,  chiedono aiuto concreto a chi di dovere per ridurre il randaggismo:  STERILIZZARE  è la parola più pronunciata.

Da ricerche fatte presso gli uffici della A.S.L. RM F risultano censite circa 40 colonie feline ma la realtà è ben diversa e non tutti i volontari sono registrati nell’elenco dei gestori.

Va sottolineato che le colonie feline si formano spontaneamente, spesso in seguito ad abbandono dopo il periodo estivo.  La legge vieta a chiunque di maltrattare o spostare i gatti dal loro habitat naturale.

 stato attuale: habitat naturale 1 stato attuale: habitat naturale 2

 

 

 

 

 


 

LA NORMATIVA:

la normativa

 

Ricordando che i  “gatti liberi” fanno parte di un sistema equilibrato,  regolato da leggi naturali,  e che per istinto cacciano i Topi nelle nostre Città,  limitandone il numero;

La Normativa vigente, scritta dall’ “hOMO SAPIENS” ,  risulta un importante strumento che ci aiuta a capire che cosa sono le Colonie Feline, come vanno gestite, controllate e tutelate, e quali sono le Sanzioni e Pene in seguito a violazioni e “comportamenti incivili”.

Di seguito si riportano stralci delle più importanti norme,  Nazionali, Regionali e Comunali:   la legge Nazionale  risale al 1991,  la legge della Regione Lazio arriva nel 1997   e   nel  2017  il Comune di Santa Marinella,  dopo 20 anni dalla legge regionale,  approva il suo Regolamento.

 

LEGGE 14 AGOSTO 1991, n. 281

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE n. 203 del 30 agosto 1991

ART.1 – Principi generali

  1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono , al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Art. 2  – Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

  1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico , presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
  2. I cani vaganti ritrovati , catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.
  3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
  4. I cani vaganti catturati , regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
  5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell’art. 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia , l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
  6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’art. 4 , fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni , possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati , incurabili o di comprovata pericolosità.
  7. E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
  8. I gatti che  vivono  in  libertà  sono sterilizzati  dall’autorità sanitaria competente per il territorio e riammessi nel loro gruppo.
  9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
  10. Gli Enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali , avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
  11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale.
  12. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 5 – Sanzioni

  1. Chiunque abbandona cani gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000,00 a lire 1.000.000,00.
  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 150.000,00.
  3. Chiunque , avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000,00.
  4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000,00 a lire 10.000.000,00.

 

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, n. 34

TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 1 – Finalità

  1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali ( USL ), gli ordini dei veterinari delle varie province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all’albo regionale di cui all’art. 23, comma 1 , al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l’uomo.
  2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei seguenti obbiettivi:
    1. a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane;
    2. b) il risanamento dei canili esistenti ;
    3. c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
    4. d) la creazione della figura del cane di quartiere;
    5. e) l’iscrizione dei cani all’anagrafe canina;
    6. f) la protezione dei gatti in libertà;
    7. g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale.
  1. E’ riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili, ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

 

Art. 3  – Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL

  1. I servizi veterinari delle aziende USL:

a ) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;

b ) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;

c ) effettuano il controllo igienico sanitario sulle strutture di ricovero;

d ) provvedono alla tenuta dell’anagrafe canina curandone l’aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all’articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell’anagrafe stessa;

e ) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all’articolo2, comma1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni venti finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all’opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;

f ) effettuano i controlli sanitari , le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro   intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;

g ) predispongono  gli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti ;

h ) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all’uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente,

i ) dispongono , in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico sanitaria.

  1. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g), ed h), possono essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni .
  2. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio :

a ) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h );

b ) il ritiro e la consegna alle strutture di pronto soccorso dei cani e dei gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;

  1. c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l’invio all’inceneritore.
  2. i compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende USL , tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo di cui all’articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statuari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.
  3. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi veterinari dell’azienda USL competente per territorio predispongono in programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all’articolo 18; tale programma è attuato entro due anni.

 

Art. 4  – Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero , pronto soccorso e degenza per cani e gatti.

  1. Gli enti di cui all’articolo 2, comma 1 ( Comuni, singoli o associati, e le comunità montane ), devono attenersi per il risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti criteri:

a ) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell’ambito del territorio di propria competenza;

b ) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti;

c ) rispetto delle norme igienico sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per i cani e i gatti;

d ) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l’ubicazione di tali strutture.

 

Art. 7  Cimiteri per cani e gatti e piccoli animali

  1. Al fine di consentire a quanto hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell’inumazione, gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all’articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.
  2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato che di privata proprietà, privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igienico sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

 

Art. 11 – Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione

  1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E’ vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro “ habitat “.
  2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio dell’azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo.
  3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all’articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
  4. I gatti liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità dalle autorità di cui all’articolo 11, comma2.
  5. I gatti che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992.
  6. E’ vietato fare commercio o concessione gratuita di gatti al fine di sperimentazione.

 

Art. 15  – Abbandono, ricovero e custodia degli animali

  1. E’ vietato a chiunque l’abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
  2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento all’ente gestore della struttura di una somma stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 17  – Programma di prevenzioni del randagismo

  1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3, comma 3. della l. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad adottare un programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:

a ) iniziative di informazione , anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la difesa del suo habitat;

  1. b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonché per le guardie zoofile volontarie di cui all’articolo 22.

 

Art. 19  – Misure di protezione

  1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato della specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
  2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente , fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati a catena . La catena , ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di cinque metri oppure tre se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
  3. E’ fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione , animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento all’igiene , alla salute ed alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi.
  4. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla legge.

 

Art. 20  – Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio

  1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l’obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio.
  2. La giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio.

3.Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie infestive trasmissibili , rilasciata dal servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio o da medici veterinari  liberi professionisti della provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del certificato è di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti di cui al comma 1 .

                          

REGIONE  LAZIO  DELIBERAZIONE N. 446

DEL 09/09/2015

 PROPOSTA N. 12035 DEL 29/07/2015 CONCERNENTE “ NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA O D’AFFEZIONE. PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO”        

Art. 1 – Oggetto e finalità

  1. La Regione , in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 ( Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ) e successive modifiche, detta norme in materia da compagnia o d’affezione come definiti all’articolo 3, al fine di:
  2. a) tutelare gli animali da compagnia o d’affezione;
  3. b) prevenire e controllare il randagismo;
  4. c) reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l’abbandono;
  5. d) valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato animalista di cui all’articolo 9;
  6. e) promuovere la cultura del possesso responsabile, anche mediante campagne informative e di educazione.

Art. 3 – Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intendono
  2. a) per animale da compagnia o d’affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere detenuto dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili come quelli impiegati nelle attività e nelle terapie assistite con gli animali;
  3. b) per “responsabile degli animali da compagnia o d’affezione : il proprietario o il possessore degli animali da compagnia o d’affezione nonché, nel caso dei cani di quartiere, l’associazione di volontariato animalista di cui alla lettera g) ;
  4. c) per “attività economiche con animali da compagnia o d’affezione: qualsiasi attività di natura economica o commerciale quali canili, pensioni per animali, negozi di vendita di animali, attività di toelettatura, attività di educazione e di addestramento di cani, attività di allevamento e vendita di uno o più animali da compagnia o d’affezione;
  5. d) per “randagismo”: il fenomeno determinato dall’abbandono dei cani;
  6. e) per “allevamento di cani e gatti”: la detenzione di cani e gatti , anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque animali riproduttori;
  7. f) per “cane o gatto randagio”: il cane o il gatto vagante sul territorio, non identificano o non iscritto all’anagrafe degli animali da compagnia o d’affezione e comunque non riferibile ad un responsabile;
  8. g) per “associazioni di volontariato animalista”: le associazioni riconosciute in conformità alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ( Legge quadro sul volontariato ), organizzazioni non lucrative di utilità sociale o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
  9. h) per “ servizio veterinario ufficiale”: il servizio veterinario dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
  10. i) per “cane morsicature” e “cane aggressivo”: quel cane ad elevato rischio di aggressività , certificato dal servizio veterinario ufficiale che ha morso provocando lesioni alle persone o ad altri animali di gravità tale da richiedere un intervento sanitario , medico o chirurgico;
  11. j) l) per “canile sanitario”: la struttura sanitaria pubblica o privata finalizzata alla custodia temporanea di cani e dotata, eventualmente, di un reparto per la custodia temporanea dei gatti, randagi o vaganti , recuperati o soccorsi sul territorio;
  12. k) m) per “canile o parco rifugio”: di seguito denominato canile rifugio, la struttura pubblica o privata per la custodia di custodia di cani e gatti, provenienti dai canili sanitari, finalizzata all’adozione;
  13. l) per “ ricovero privato” : la struttura gestita da privati o da associazioni di volontariato animalista che accoglie e custodisce, a proprie spese, cani o gatti randagi;
  14. m) per “ cane di quartiere” : il cane riconosciuto ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 ( tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo )
  15. n) per anagrafe degli animali da compagnia o d’affezione”: la registrazione, in un sistema informatizzato, degli identificativi elettronici e dei tatuaggi ancora presenti, correlati ai dati dell’animale e ai dati anagrafici del suo responsabile;
  16. o) per “colonia felina”: gruppo di gatti randagi che vive, abitualmente, in un determinato habitat, in luogo pubblico o aperto al pubblico, e da cui non può essere allontanato in modo permanente;
  17. p) per “ animale selvatico “: l’animale appartenente a specie viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
  18. Sono compresi nella definizione di animale da compagnia o d’affezione di cui al comma 1, lettera a ), fatti salvi i divieti fissati dalla normativa CITES per il commercio e l’allevamento di animali esotici, le specie animali, come definite dalle leggi statali e dalla normativa comunitaria, delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.

 

Art. 20 – Colonie Feline

  1. I gatti appartenenti alle colonie feline , come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera q), sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli dal loro habitat.
  2. Il comune , d’intesa con il servizio veterinario ufficiale, può determinare l’allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individuando altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.
  3. I privati e le associazioni di volontariato animalista di cui all’articolo 9, previa stipula di un apposito accordo di collaborazione , d’intesa con il servizio veterinario ufficiale, possono richiedere al Comune di ottenere in gestione le colonie feline, ai fini della tutela della salute e della salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti in esse presenti.
  4. Per favorire i controlli, il servizio veterinario ufficiale, d’intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di volontariato animalista di cui all’articolo 9, provvede a censire le zone in cui esistono le colonie feline.
  5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è garantita dalla struttura di cui all’articolo 11, dalle associazioni di volontariato animalista di cui all’articolo 9 e dai privati di cui al comma3 ed è consentita solo:
  6. a) per praticare la sterilizzazione;
  7. b) per effettuare le cure sanitarie necessarie al loro benessere,
  8. c) per consentire l’allontanamento di cui al comma 2.
  9. il servizio veterinario ufficiale o i privati che gestiscono le strutture di cui all’articolo 12 provvedono, dopo idonea degenza , a reinserire nella colonia felina di provenienza, o nel loro habitat originario o comunque in un habitat idoneo, come definito ai sensi dell’articolo 3, i gatti sterilizzati che vengono identificati attraverso la procedura dell’asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare, denominata apicectomia auricolare.
  10. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo se sussistono le condizioni previste all’articolo 22, comma 1 e nel rispetto delle modalità previste all’articolo 22 , comma 2.

 

Art. 22 – Misure di tutela

  1. I cani i gatti e gli altri animali da compagnia o d’affezione ricoverati nelle strutture di cui all’articolo 11 , possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, o in caso di loro accertata e comprovata pericolosità.
  2. La soppressione deve essere operata da medici veterinari esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrechino sofferenza all’animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
  3. Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi che indica specificamente la diagnosi ed il motivo della soppressione.
  4. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 11 12 e 13 non possono essere:
  5. a) destinati ad alcun tipo di sperimentazione ;
  6. b) catturati con metodi che causano sofferenza;
  7. c) addestrati, selezionati e incrociati allo scopo di esaltarne l’aggressività;
  8. d) sottoposti alla pratica del doping;
  9. e) sottoposti agli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell’animale quali, in particolare, la recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda, eccetto gli interventi curativi certificati dal medico.

Art. 23 – Cessione e affido

  1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11,12 e 13 devono essere identificati ed iscritti all’anagrafe degli animali.
  2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13 di età non inferiore ai sessanta giorni e gli altri animali da compagnia e d’affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni animaliste di cui all’articolo 9.
  3. E’ vietato cedere o affidare cani o gatti, ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
  4. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 11, 12 e 13 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero salvo quanto previsto al comma 5.
  5. E’ consentito l’affido temporaneo gratuito dei cani e gatti prima del termine di cui al comma 4, ai privati maggiorenni di cui al comma 2, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  6. a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall’articolo 21, comma 2;
  7. b) l’affidatario non può affidare a sua volta l’animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile rifugio affidante;
  8. c) l’affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia;
  9. Le procedure e le condizioni per la cessione e l’affido, comprendenti anche le modalità di verifica, sono disciplinate con il regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 36.

Art. 24 –  Trasporto

  1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento ( CE ) n. l /2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 “ sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento ( CE ) n. 1255/97” e nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dal regolamento regionale d’attuazione ed integrazione di cui all’articolo 36, è consentito il trasporto degli animali da compagnia e d’affezione in contenitori o vani a condizione che:
  2. a) vi sia sufficiente circolazione d’aria;
  3. b) vi sia spazio sufficiente per consentire all’animale di assumere la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
  4. c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche;
  5. E’ vietato trasportare animali d’affezione nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

3.La conduzione degli animali da compagnia o d’affezione come cani e gatti , sui mezzi di trasporto pubblico avviene, rispettivamente, per i cani con l’uso del guinzaglio e della museruola mentre per i gatti con l’uso di idonei trasportino.

Art. 32  – Sanzioni amministrative

  1. Il responsabile degli animali che detiene l’animale senza assicurare le condizioni di cui all’articolo 4, comma1 , è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 1.800,00.
  2. Coloro che , salvo che il fatto costituisca reato, in violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 4, comma 2, detengono animali da compagnia o d’affezione in numero o in condizioni tali da costruire pericolo per la salute umana e per il benessere animale senza adottare misure volte a garantire le condizioni igienico- ambientali di cui alla presente legge e regolamento di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 36, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 6.000,00 .
  3. Sono soggetti ad una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00:
  4. a) Il responsabile degli animali temporaneo, e chi ne fa commercio, che omette di iscrivere l’animale all’anagrafe degli animali o non provvede all’iscrizione, entro i termini previsti dall’articolo 15 comma 5;
  5. b) Colui che cede l’animale e il nuovo proprietario, anche in concorso tra di loro, che omettono o non provvedono a denunciare all’anagrafe degli animali nei termini previsti dall’articolo 15 e comma 5 e 6;
  6. c) Il responsabile degli animali d’affezione che omette di denunciare all’anagrafe degli animali la morte o lo smarrimento o il cambiamento di residenza entro i termini previsti dall’articolo 15, commi 5 e 7; nel caso dello smarrimento la sanzione è aumentata fino al doppio se i soggetti indicati all’articolo 19, comma 2, non provvedono al ritiro dell’animale nei termini previsti o al pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le cure e il mantenimento.
  7. Coloro che, salvo che il fatto non costituisca reato, in violazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, sottopongono a maltrattamenti o allontana i gatti appartenenti alla colonia felina dal loro habitat sono soggetti ad una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 6.000,00; la sanzione è aumentata fino al triplo se il maltrattamento viene perpetrato con crudeltà.
  8. Coloro che trasportano animali da compagnia e affezione in violazione dell’articolo 24, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa sanzione amministrativa d da € 300,00 a € 1.800,00; la predetta sanzione aumenta fino al triplo in caso di trasporto in vani porta bagli degli autoveicoli chiusi.
  9. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

 

LEGGE 20 LUGLIO 2004 N. 189  

“ DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, NONCHÉ DI IMPIEGO DEGLI STESSI COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE “

Articolo 1 ( MODIFICHE AL CODICE PENALE )

  1. Dopo il titolo IX del libro del codice penale è inserito il seguente:

“TITOLO IX – BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

 

Art.544-bis. – ( UCCISIONE DI ANIMALI ). – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

 

Art. 544-ter. – ( MALTRATTAMENTO DI ANIMALI ). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

 

Art. 544-quater. – ( SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI ). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

 

Art. 544-quinquies. – ( DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI ). – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando video riproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenete scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti  e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

 

Art. 544-sexies. – ( CONFISCA E PENE ACCESSORIE ). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i diritti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E’ altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali  se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

  1. All’articolo 638, primo comma, del codice penale , dopo le parole: “è punito” sono inserite le seguenti: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
  2. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 727. – ( ABBANDONO DI ANIMALI ). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’ arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

 

COMUNE DI SANTA MARINELLA

D.C.C. N.65 DEL 10.08.2015

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI”

 

Titolo I – PRINCIPI

 

Art. 1 – Preambolo

Il Comune di Santa Marinella riconosce agli individui ed alle specie animali non umane, il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

 

Art. 2  –  Valori etici e culturali

Il Comune di Santa Marinella, in base all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, Favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi della vecchiaia.

Il Comune di Santa Marinella, incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

 

Art. 3 – Competenze del Comune

  1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
  2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

 

 

Art. 4 – Tutela degli animali

  1. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla legge regionale n. 34 del 1997, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
  2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l’effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
  3. Il comune recepisce il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 217 del 9 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012, con il quale è stata data attuazione alle modifiche al C.d.S. in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

 

 

Titolo II – OGGETTO – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 5 – Oggetto

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica , la tutela dell’ambiente e del benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l’uomo.

 

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.8 – Obblighi dei detentori di animali.

  1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela .
  2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo rende necessario.
  3. I proprietari , detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie alle quali appartengono.
  4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche , fisiologiche e comportamentali.
  5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell’animale stesso.

 

Art. 9 – Maltrattamento di animali.

  1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
  2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
  3. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati , alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
  1. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
  2. E’ vietato tenere permanentemente cani e gatti e altri animali in terrazze, balconi, cortili, rimesse, box, cantine, contenitori o scatole per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etnologiche, anche poste all’interno dell’appartamento.
  3. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei sessanta giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
  4. E’ vietato detenere permanentemente animali in piccole gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
  5. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze , percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti ( angusti o poveri di stimoli ), che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
  6. E’ vietato l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani.
  7. E’ vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
  8. E’ vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
  9. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta , ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
  10. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
  11. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni , rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
  1. E’ vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione durante giornate molto assolate; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. E’ altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
  2. E’ vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato da un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d’inizio e fine del trattamento.
  3. E’ vietato trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt’uno con l’abitacolo.
  4. E’ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il girarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento.
  5. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
  6. E’ vietato mettere gatti alla catena o portarli con collare e guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta dal medico veterinario che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del trattamento;
  7. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo , questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve né dovrà essere una per soggetto;
  8. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto è possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  9. E’ vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione se non per motivi di tutela degli stessi animali, e per garantirne l’igiene la quiete, il decoro pubblico e privato.
  10. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
  11. E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.
  1. Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia , è fatto divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare onisectomia.
  2. E’ fatto divieto effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali.
  1. E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una respirazione esterna alle macchine stasse.
  2. E’ vietato collocare tagliole, lacci e reti, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.
  3. E’ vietato infierire sul corpo di un animale morto o ucciso in quanto anch’esso deve essere trattato con rispetto.

 

Art. 11 – Abbandono di animali

  1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale , sia domestici che selvatici , sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
  2. Gli animali abbandonati, saranno portati in centri di accoglienza e mantenuti a spese del proprietario se identificato.
  3. chiunque sia sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
  4. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 12 – Avvelenamento di animali

Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo ai vigili Urbani ed al Servizio Veterinario della ASL RMF.

 

Art. 13 – Divieto di accattonaggio con animali

  1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio.
  2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento , gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

 

Art. 32 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.

  1. Per “ gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
  2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti , minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
  3. La persone che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà e denominata “ conduttore” o “ conduttrice”.

 

Art. 33 – Tutela dei gatti liberi

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

 

Art. 34 – Compiti dell’Azienda USL RM F

L’azienda USL RM F provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito anche tramite conduttori ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

 

Art. 35 –  Cura delle colonie feline da parte dei/delle conduttori /conduttrici.

  1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come conduttori/conduttrici , si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda USL RM F e le Associazioni di volontariato animaliste.
  2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda USL RM F. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza all’Ufficio della Polizia locale.
  3. Al cittadino o cittadina conduttore/conduttrice è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
  4. L’accesso del conduttore /conduttrice in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
  5. La cattura di gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle conduttori/conduttrici o da personale del Servizio Veterinario della ASL RM F e loro incaricati.

 

Art. 36 – Colonie feline

  1. Le colonie feline sono tutelate dal comune di Santa Marinella che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
  2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL RM F in collaborazione le associazione animaliste ed i singoli cittadini.

Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

  1. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono;

eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL RM F esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

 

Art. 37 – Alimentazione dei gatti

I/le conduttori/conduttrici sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua.

 

Art. 44 – Sanzioni.

  1. Chi a seguito di controllo verrà trovato sguarnito di qualsiasi mezzo atto alla raccolta delle deiezioni canine ( paletta ecologica, bustina, ecc. ), è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 689 del 24 novembre 1981. La sanzione è proporzionata anche alla in relazione al numero degli animali coinvolti nelle violazioni.
  2. Chiunque commette violazione del presente Regolamento, diversa da quella di cui al comma 1 del presente articolo che non sia punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 689 del 24 novembre 1981. La sanzione è proporzionata anche alla in relazione al numero degli animali coinvolti nelle violazioni.

 

Art. 45 – Vigilanza

  1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, la Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, le Associazioni di volontariato,  ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1979,  e gli Agenti della forza pubblica.
  2. La Polizia Locale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
  3. Il responsabile della Polizia Locale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione per le politiche e diritti degli animali ed in collaborazione con le associazioni di volontariato animalista riconosciute nell’ Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.
  4. Ai sensi delle Circolari del Ministero della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

 


 

IL PROGETTO

il progetto

 

Il Progetto “RIQUALIFICARE SANTA MARINELLA RICICLANDO – CONOSCIAMO E ADOTTIAMO LE NOSTRE COLONIE FELINE”,  presentato in Premessa,  viene così concepito:

* SCOPO DEL PROGETTO

1 –  Riqualificare la Città con la collaborazione dei cittadini, attivi e non nel settore tutela animali;

2 – Sensibilizzare tutti i cittadini al rispetto degli animali “ LIBERI” e alla civile convivenza negli spazi comuni: individuare conoscere, adottare e mantenere le colonie nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e del decoro urbano;

3 – Uso pratico del riciclo dei rifiuti: raccogliere oggetti usati ( “rifiutati” ) utili per la costruzione di  CUCCE,  MANGIATOIE E CONTESTO AMBIENTALE;

4 – Creare un Coordinamento di animalisti volontari, permanente sul territorio,  per contatti con Istituzioni, Enti Pubblici, Comuni limitrofi e Regionali.

* FASE 1 –  CONTATTI, RICERCHE E STUDI

– Contattare cittadini, associazioni animaliste e responsabili delle Colonie Feline del Comune di Santa Marinella;

– Individuare e fare ricerche sulle Colonie esistenti e/o riconosciute, contattando anche gli Uffici ASL e del Comune;

– Redazione di un Progetto di Fattibilità (preliminare) per la riqualificazione dei siti “destinati”  alle Colonie Feline  ( Colonie nate spontaneamente e tutelate per legge ).

 * FASE 2 –  PROGETTO PER la RIQUALIFICAZIONE DELLE COLONIE

– Redazione di un progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione delle colonie:

  1. Cucce e Mangiatoie da realizzare ( più possibile ) con materiali riciclati;
  2. Delimitazione/Perimetrazione del sito da riqualificare con materiali riciclati (COLONIA TIPO), compreso  inserimento di segnaletica ( cartello/ bacheca ) contenente Nome della Colonia censita, Normativa Vigente, Contatti ed eventuali Sponsor;

– Valutare più tipologie d’intervento su suolo pubblico/privato.

* FASE 3 – DIVULGAZIONE DEL PROGETTO, PUBBLICITA’, RACCOLTA FONDI, EVENTO

– Realizzazione di una Mostra Fotografica ( itinerante ) con Esposizione della “Colonia Tipo”,  realizzata con materiali riciclati;

– Distribuzione di un Opuscolo realizzato in collaborazione con giovani disegnatori ( grafica adatta anche ai bambini con disegni e fumetti ) con breve descrizione dello stato attuale delle colonie feline (INSERIMENTO DEI DATI DEL CENSIMENTO A CURA DELLA ASL RMF), Documentazione Fotografica,  Norme locali/regionali e illustrazione del Progetto di riqualificazione attraverso descrizione, foto e disegni (Vedere Fase 2);

– Spettacolo itinerante di una artista di strada per intrattenere/annunciare/presentare la mostra/evento; 

–  Articoli su giornali e social web;

Coinvolgere preventivamente sponsor, enti locali e regionali per finanziamenti e patrocini, sia per la mostra-spettacolo sia per la realizzazione del progetto.

* FASE 4 –  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO – INAUGURAZIONE

– Realizzazione del Progetto suddetto, anche in più fasi (iniziando dalle colonie in zone centrali, maggiormente visibili e degradate);

– Inaugurazione delle colonie feline riqualificate:  Mostra/Evento,  con Documentazione Fotografica ( ante e post operam),  nuovo Opuscolo da distribuire, Artista di strada,  eventuali Adozioni simboliche;

– Articoli su giornali e social web;

– Partecipazione degli Sponsor, degli Enti locali e regionali, dei cittadini attori dell’iniziativa;

* FASE 5 –  CONCORSO DI IDEE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI  SANTA MARINELLA

SCOPO: STIMOLARE LA CREATIVITÀ DEI GIOVANI CITTADINI,  EDUCARLI AL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEGLI ANIMALI.

 

* TEMPISTICA – CALENDARIO PER FASI

– FASE 1 + FASE 2:   ENTRO IL 19 AGOSTO 2017

– FASE 3:     

MOSTRA/EVENTO ITINERANTE PREVISTA PER IL  26/27 AGOSTO 2017:

Sabato      26 agosto:    

Mattina al Centro di Santa Marinella  (Portici Cinema Lucciola)

Pomeriggio/Sera al Parco Maiorca;

Domenica 27 agosto:   

Mattina sulla Terrazza della “Passeggiata”.

– FASE 4:  ENTRO  GIUGNO 2018.

– FASE 5:  ANNO SCOLASTICO 2017-2018


 

LA “COLONIA FELINA TIPO” ( PROGETTO )

Di seguito si riportano le foto della “Colonia Felina Tipo”,  oggetto della Mostra- Evento itinerante 2017,  e le foto delle proposte alternative,  frutto della creativita’ dei soci più giovani  ( Antonio Pasqua e Lorenzo Meuti )  e meno giovani  ( la Pittrice Marina Ugolini , Vice Presidente di A.R.U.A.,  Mario Tasselli, Segretario di A.R.U.A.,  Raffaele Pasqua,  Annamaria Melai e Claudio Nardangeli ).  colonia felina tipo 1

La Colonia proposta dall’Arch. Stefania Nardangeli (amante ed esperta conoscitrice delle abitudini dei gatti), in fase sperimentale, è suscettibile di modifiche e aperta a tutte le idee che prevedano utilizzo di materiale da riciclare. Completamente smontabile e adattabile a ogni contesto, ha lo scopo di identificare,  su tutto il territorio comunale, gli spazi urbani.

 

 

PROPOSTE ALTERNATIVE

Proposte alternative alla colonia felina tipo 1

 

I MATERIALI (RICICLATI) UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE DI BASI, CUCCE, MANGIATOIE, FIORIERE/DISSUASORI, COPERTURE OMBREGGIANTI/IMPERMEABILI, CARTELLI, PANNELLI PER MOSTRA FOTOGRAFICA,  etc.

Materiali riciclati 1

 


 

GLI SPONSOR (RINGRAZIAMENTI)

Si ringrazia La Porto Turistico Riva di Traiano Spa per la  sponsorizzazione:  un grazie particolare va al Presidente Valerio Montanaro,  che ha condiviso, collaborato e sostenuto il Progetto dell’Associazione A.R.U.A.

Doveroso un ringraziamento al Comune di Santa Marinella e alla Azienda U.S.L. RM F,  preposti alla tutela e al controllo delle Colonie Feline, che con il loro Patrocinio hanno riconosciuto la validità del Progetto,  con la consapevolezza che una collaborazione,  attiva e continuativa,  soprattutto dopo l’Evento,  porterà solo che risultati positivi per UOMINI e GATTI.   

Si ringraziano inoltre tutti coloro che hanno contributo economicamente, anche con una piccola offerta simbolica,  tutti quelli che hanno collaborato attivamente alla riuscita della Mostra/Evento e quelli che continueranno a credere e lavorare per la realizzazione del Progetto, in tutte le sue fasi.

 

Ringraziamenti

 


 

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